Il contratto di associazione in partecipazione
Uno degli strumenti maggiormente utilizzati nelle operazioni immobiliari è il contratto di associazione in partecipazione.
L’art. 2549 del codice civile stabilisce che l’associante, che deve essere una persona giuridica, possa attribuire all’associato, che può essere sia una persona fisica che una persona giuridica, una partecipazione agli utili della propria impresa oppure di uno o più affari specifici, in cambio di un determinato apporto.
Solitamente questo apporto consiste nel versamento di una somma di denaro, a fronte della attribuzione di una percentuale sugli utili dell’operazione di interesse dell’associato. Salvo patto contrario l’associato partecipa in egual misura sia agli utili che alle eventuali perdite (che non possono comunque superare il valore del proprio apporto). La gestione dell’operazione resta all’associante, mentre l’associato, solitamente, mantiene alcuni poteri di controllo esterno sul buon andamento della stessa.
Le clausole tipiche di questo contratto sono diverse, e vanno soppesate attentamente perché possono spostare notevolmente l’ago della bilancia in favore di una o dell’altra parte.
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