La ripartizione delle spese di gestione previste per i titolari del diritto di usufrutto e di nuda proprietà su un immobile è disciplinata dagli articoli 1004 e 1005 del codice civile.
In generale le spese straordinarie sono a carico del proprietario, mentre le spese ordinarie restano a carico dell’usufruttuario (che pure è tenuto anche al pagamento delle spese straordinarie che derivano dalla sua mancata osservanza degli obblighi di ordinaria manutenzione).
Accade spesso che, a fronte del mancato pagamento di oneri condominiali, sorgano contestazioni da parte dell’usufruttuario e del nudo proprietario sulla legittimazione passiva a ricevere la relativa richiesta di pagamento da parte dell’amministratore.
Tuttavia tale situazione è chiaramente disciplinata dall’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile che, dopo la riforma del 2012, prevede chiaramente come il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondano solidalmente per i contributi dovuti all’amministratore condominiale.
Dunque tali contributi potranno essere indistintamente richiesti per l’intero dall’amministratore a ciascuno dei due soggetti, restando salvo il diritto di colui che ha pagato di agire in regresso nei confronti di colui che sarebbe stato obbligato al pagamento delle singole voci di spesa.
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