Una delle voci di spesa che devono essere tenute ben presenti prima di presentare un’offerta di partecipazione ad un’asta immobiliare, è quella relativa alle spese condominiali, ordinarie e straordinarie, che resteranno a carico dell’aggiudicatario.
L’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce genericamente al comma 4 che “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”.
Quindi la legge stabilisce che siano dovuti dall’aggiudicatario, dal momento dell’emissione del decreto di trasferimento, solo le spese relative all’anno in corso e a quello precedente, intendendosi per anno quello di gestione condominiale (che potrebbe quindi non coincidere con l’anno solare).
Questa norma vale sia per le spese ordinarie che per le spese straordinarie (per queste ultime il momento discriminante è quello dell’adozione della delibera che contiene l’autorizzazione dell’assemblea all’Amministratore a concludere un contratto di appalto o d’opera relativo ai lavori deliberati).
Occorre quindi che prima di presentare un’offerta di partecipazione all’asta l’interessato contatti il Delegato o il Custode (spesso nella perizia il Consulente Tecnico fa menzione del solo debito complessivo dell’esecutato nei confronti del condominio), affinchè forniscano la somma precisa che resterà a carico dell’aggiudicatario, depurata delle somme eventualmente dovute per annualità precedenti che non rientrano nella prescrizione dell’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
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